Cass. civ. Sez. Unite, 07-01-2014, n. 61 – Intervento nel processo esecutivo – Vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente e loro riflessi sul potere di impulso del creditore intervenuto.
Nel processo di esecuzione forzata, cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente, quali sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione ed estinzione, non possono impedire la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. È, tuttavia, necessario distinguere se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento. Ciò perché, nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento cui gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile. Altresì occorre verificare se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo preclude che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.
Cass. civ. Sez. Unite, 07-01-2014, n. 61