Contratto di compravendita – condizione della erogazione di un finanziamento – Obbligo per il compratore di attivarsi per ottenere il prestito.

La condizione “potestativa mista” – il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti – è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, qualificando come “casuale” la condizione sospensiva dell’erogazione di un finanziamento da parte di terzi, apposta al contratto di compravendita di un autocarro, aveva omesso di valutare, agli effetti degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., se il compratore avesse agito correttamente per ottenere il prestito).

Cass. civ. Sez. II, 14-12-2012, n. 23014

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