Riduzione del prezzo – Onere per il committente di provare il minor valore e rendimento dell’opera eseguita rispetto a quella pattuita.
Il committente che, convenuto dall’appaltatore per il pagamento, faccia valere la garanzia per i vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 1667, terzo comma, cod. civ. (nella specie, per le difformità di colorazione delle pareti esterne di un fabbricato), e proponga domanda di riduzione del prezzo, ha l’onere di provare il minor valore e rendimento dell’opera eseguita rispetto a quella pattuita.
Cass. civ. Sez. II, 27-12-2012, n. 23923