Furto – Manomissione della placca magnetica antitaccheggio – Aggravante art. 625, numero 2, c.p..
In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, cod. pen.), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita.
Cass. pen. Sez. II, 18-12-2012, n. 3372