Responsabilità del produttore – Difetto di fabbricazione – Prova del nesso di causa tra il difetto ed il danno – Sinistro stradale.
Colui il quale invoca la responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile “ratione temporis”) non può limitarsi a provare il nesso di causa tra l’uso del prodotto ed il danno, ma deve provare in modo specifico il nesso di causa tra il difetto del prodotto ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva domandato nei confronti del fabbricante il risarcimento dei danni causati – a suo dire – dall’improvviso blocco di una ruota, provocato da un difetto di fabbricazione; il giudice di merito, rilevato come al momento del giudizio il mezzo era andato distrutto e non era possibile accertare l’esistenza del difetto aveva rigettato la domanda; la S.C. ha confermato tale decisione).
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 23-05-2013, n. 12665