Opponibilità della rinunzia all’eredità – Art. 519 c.c. – Mancato inserimento dell’atto nel registro delle successioni – Eccezione da sollevare da parte del creditore contro l’erede che abbia prodotto l’atto pubblico di rinuncia.
L’inserzione dell’atto di rinuncia all’eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l’erede per il pagamento dei debiti del “de cuius”, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all’eredità, ha l’onere di provare, anche solo mediante l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell’atto “de quo” nel registro delle successioni.
Cass. civ. Sez. III, 13-02-2014, n. 3346