Art. 1350 c.c. – forma scritta ad substantiam – compravendita – planimentria sottoscritta, allegata all’atto ed indicata come parte integrante del contenuto dello stesso.

Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ” ad substantiam “, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all’atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.

Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21352

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