Art. 1490 c.c. – Garanzia per vizi – Onere del compratore di provare i difetti, le conseguenze dannose ed il nesso causale tra gli uni e le altre.

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza.

Cass. civ. Sez. II, 26-07-2013, n. 18125

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