Art. 55 L. 392 / 1978 – Termine per sanare la morosità – Applicabilità della sanatoria nella causa ordinaria di risoluzione del contratto e nell’arbitrato.

La speciale sanatoria della morosità del conduttore, disciplinata dall’ art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per le sole locazioni abitative di immobili urbani, si applica, oltre che nel procedimento di convalida di sfratto, anche quando la domanda di risoluzione contrattuale sia stata introdotta in via ordinaria, ovvero sia stata deferita agli arbitri.

Cass. civ. Sez. I, 15-10-2014, n. 21836

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