Esclusa la compensatio lucri cum damno con riferimento al risarcimento del danno da fatto illecito, rispetto alle attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall’atto illecito (pensione, assegno, equo indennizzo, altre erogazioni).
In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all’invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall’atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.
Cass. civ. Sez. III, 30-09-2014, n. 20548