Intercettazione – Reato di cui all’art. 617, 1° comma c.p. – Registrazione clandestina della conversazione telefonica tra la moglie separata ed i figli minori.
Risponde del reato di cui all’art. 617, 1° comma, c.p. il padre che registra clandestinamente le conversazioni telefoniche intervenute tra la moglie separata e i figli minori della coppia, i quali possono opporre ai genitori una propria sfera di riservatezza, non essendo idonea a escludere la fraudolenza della condotta la circostanza che l’imputato avesse comunicato al coniuge l’intenzione di agire in tal senso, né potendosi invocare come causa di giustificazione il diritto/dovere del genitore di vigilare sulle comunicazioni effettuate o ricevute dai figli minori.
Cass. pen. Sez. V, 17-07-2014, n. 41192