Occupazione sine titulo dell’ex casa coniugale – Azione esperibile dal terzo acquirente – Indennità di occupazione.

In tema di residenza coniugale, il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile, perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi degli artt. 42, Cost., e 832, c.c. Mentre l’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione previsto all’art. 9 della L. n. 898/1970, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, il terzo acquirente – non legittimato ad attivare detto procedimento – non può che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli.

Fino a quando perdura il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto. Tale conclusione è valida anche nel caso in cui sia un terzo, e non il coniuge originario proprietario dell’immobile, a richiederne il rilascio, mediante l’esperimento di un’apposita azione di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per il perdurare dell’occupazione dell’ex casa coniugale da parte del coniuge non proprietario della stessa, nonché da parte della prole divenuta economicamente autosufficiente. L’indennità di occupazione deve essere corrisposta a far data dall’accertamento del venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione della casa coniugale.

Cass. civ. Sez. I, 22-07-2015, n. 15367

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