Intervento nel processo esecutivo successivo alla rinuncia dell’unico creditore, ma anteriore al provvedimento dichiarativo dell’estinzione
L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell’atto di rinuncia, non è più ammesso l’intervento di altri creditori.