Assegno bancario – Equivalenza rispetto al pagamento con denaro contante – Contrarietà a buona fede del rifiuto del creditore a ricevere in pagamento l’assegno bancario

Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) – sistema che, comunque, assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo, che il creditore deve allegare ed all’occorrenza anche provare (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha rigettato il ricorso di parte creditrice avverso la decisione dei giudici del merito, secondo cui il pagamento mediante assegno bancario in luogo di denaro contante era da considerarsi idoneo ad estinguere l’obbligazione, anche in assenza di previo accordo tra le parti, mentre l’ingiustificato rifiuto della creditrice di ricevere tale assegno era da ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede).

Cass. civ. Sez. Unite, 04-06-2010, n. 13658

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