Turismo – vendita di pacchetto turistico – danno patito dal consumatore – danno da vacanza rovinata – responsabilità dell’organizzatore D.lgs 111/1995
La responsabilità del tour operator per i danni che il viaggiatore subisce ricalca il modello di responsabilità tipico delle obbligazioni di risultato come delineato dall’art. 1218 c.c. Il D.Lgs. n. 111 del 1995 infatti, ed in particolare agli artt. 14 e 15, sancisce la responsabilità del tour operator – debitore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, delimitando la risarcibilità rispetto a quanto espressamente dettato dalle convenzioni internazionali ed escludendola, ai sensi del successivo art. 17, solo quando la mancata o inesatta esecuzione sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile. In particolare il tour operator, in quanto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, ne risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all’organizzatore) di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nel caso specifico, in applicazione di siffatti principi, la Corte ha confermato il diritto al risarcimento del danno in capo al turista che aveva subito notevoli danni fisici in occasione della collisione della barca a motore sulla quale stava navigando con altra imbarcazione, collisione avvenuta per colpa del timoniere del natante sul quale lo stesso si trovava).
Cass. civ. Sez. III, 10-09-2010, n. 19283