Edificio eretto in violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni – Costruzione conforme alla nuova, sopravvenuta disciplina – Esclusione del diritto del confinante di pretendere l’abbattimento dell’edificio.

La sopravvenienza di una disciplina normativa meno restrittiva in materia di distanze legali nelle costruzioni attribuisce legittimità all’edificio eretto in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, con la conseguenza che il confinante non può pretendere l’abbattimento o la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. In ipotesi siffatte, invero, pur rimanendo sussistente l’illecito di colui il quale abbia costruito in violazione di norme giuridiche vigenti all’epoca della costruzione medesima e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino alla entrata in vigore della normativa più favorevole, viene, tuttavia, meno la illegittimità della determinatasi situazione di fatto, in quanto la costruzione si palesa conforme alla normativa successiva.

App. Napoli Sez. I, 24-01-2011

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