Sinistro stradale – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Lettera dell’assicuratore con l’invito a riprendere la trattativa per la definizione del sinistro – Rinunzia ad avvalersi della prescizione – 2937 3° comma c.c..
Qualora, in una situazione nella quale, dopo lo svolgimento di trattative per la definizione bonaria od anche in assenza di esse e della sola manifestazione della pretesa, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale, la società assicuratrice della responsabilità civile (o, come nella specie, il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice in l.c.a.) manifesti al danneggiato, con una lettera, l’invito a riprendere la trattativa per la “definizione del sinistro”, il comportamento dell’assicuratore è apprezzabile come comportamento implicante rinunzia ad avvalersi della prescrizione già maturata agli effetti dell’art. 2937, terzo comma, c.c..
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2011, n. 7243