Responsabilità dell’insegnante e della scuola per i danni arrecati dall’allievo ad altro alunno e per i danni provocati dall’allievo a se stesso.

In materia di danni derivati all’alunno durante il tempo in cui si trova in un istituto scolastico, qualora proposta un’azione per danni arrecati da un allievo ad un altro viene invocata, nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048, comma secondo, c.c., mentre nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso il riferimento è ai principi generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Ciò rilevato, pertanto, qualora l’evento dannoso subito dall’alunno non possa intendersi quale conseguenza di un fatto illecito del terzo, deve ritenersi che la dedotta responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante abbia non già natura extracontrattuale, bensì contrattuale. In tal senso deve, invero, rilevarsi, avuto riguardo alla posizione dell’istituto scolastico, che l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola determinano l’instaurazione di un vincolo di natura negoziale dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo durante il tempo in cui fruisce delle prestazioni scolastiche al fine di evitare che procuri un danno a se stesso, nonché, quanto al precettore dipendente dell’istituto, che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel più ampio quadro dell’obbligo di educare e istruire, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’alunno procuri a se stesso un pregiudizio. Rilevato quanto innanzi, alla luce delle risultanze istruttorie e della ricostruita dinamica del sinistro occorso alla minore, la quale rovinava a terra procurandosi delle lesioni mentre correva verso lo scivolo durante l’attività ricreativa, deve nella specie concludersi per la responsabilità del convenuto istituto scolastico, derivante dall’inadempimento all’obbligazione di omessa vigilanza gravante sugli insegnanti, tanto più laddove si consideri che sia la tenera età della vittima (di soli quattro anni), che il contesto in cui avveniva il fatto (attività ricreativa) imponevano un controllo ancora più incisivo.

Tribunale di Bari, Sez. III, 23 maggio 2011, n. 1787

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