Impresa individuale – Cancellazione dal registro delle imprese – Esclusione dell’applicabilità della disciplina sulla estinzione delle società.

La disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.

Cass. civ. Sez. I, 04-05-2011, n. 9744

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