Azione di rendiconto – Gestione di affari altrui – Domanda di scioglimento della comunione – Divisione ereditaria – Autonomia – Domanda di restituzione dei frutti ricompresa nella domanda di resa dei conti.
Nell’ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all’art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
In tema di divisione ereditaria, l’art. 723 cod. civ. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l’altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.
Cass. civ. Sez. II, 30-12-2011, n. 30552