Guida in stato di ebbrezza – Leasing – Confisca – Raddoppio della durata della sospensione della patente di guida
“[…] In conclusione, deve affermarsi l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto – privato di un suo bene – al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni.
Ne consegue l’inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall’utilizzatore, con la correlativa applicazione all’indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186 C.d.S., comma 2. 11. Pertanto, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “non è confiscabile fa vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore dei reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. Nel caso di specie, l’autovettura sequestrata risulta appartenere alla Società Volkswagen Leasing GMBH s.p.a. concedente, che risulta parimenti estranea al reato, per cui il mezzo non è confiscabile ai sensi dell’art. 186 cod. strada e neppure evidentemente può essere oggetto di sequestro ai fini della sua confiscabilità obbligatoria […].
Cass. pen. Sez. Unite, 19-01-2012, n. 14484