Diritto al risarcimento del danno da incidente stradale – Prescrizione – Invito a visita rivolto dall’assicurazione al danneggiato – Inefficacia al fine di interrompere la prescrizione.

In tema di diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, non costituisce atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., l’invito, rivolto dalla compagnia assicuratrice al soggetto danneggiato, a sottoporsi a visita medica presso un sanitario indicato dalla compagnia stessa, atteso che detta visita, essendo finalizzata non necessariamente alla valutazione delle lesioni ma anche alla verifica della compatibilità eziologica tra queste ultime e l’incidente, non si traduce in un riconoscimento univoco del diritto del danneggiato né esclude la possibilità di negarlo successivamente al suo espletamento.

Cass. civ. Sez. III, 21-12-2011, n. 27928

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