Condominio – Condomino assente – Impugnazione della delibera dell’assemblea – Prova del recapito del verbale all’indirizzo del destinatario – Presunzione di conoscenza.

In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.

Cass. civ. Sez. II, 28-12-2011, n. 29386

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