Risoluzione consensuale del contratto – Volontà manifestata anche tacitamente – Rilevabilità d’ufficio.

La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d’ufficio dal giudice pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto.

Cass. civ. Sez. II, 20-06-2012, n. 10201

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy