Usucapione – Art. 1159 bis c.c. – Fondo sito nella parte non montana del territorio del Comune classificato come montano – Applicazione dell’usucapione speciale.
In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l’art. 1159-bis cod. civ. richiede, che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano, non che esso ricada nella zona montana del comune classificato montano. Ne consegue che, qualora il comune presenti le caratteristiche altimetriche previste dalla legge per essere classificato montano (almeno l’80 per cento della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare o dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 metri), il fondo incluso nel territorio comunale può essere usucapito ai sensi dell’art. 1159-bis cod. civ. , ancorché si trovi nel livello inferiore del territorio medesimo.
Cass. civ. Sez. II, 05-07-2012, n. 11312