Approvazione tacita dell’estratto del conto corrente – Diritto di contestare la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti.

L’incontestabilità delle risultanze del conto, conseguente all’approvazione tacita dell’estratto, a norma dell’art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti nella loro realtà fenomenica, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano, di talché l’approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano l’incontestabilità del debito fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecità.

Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2010, n. 22945

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