Art. 1146 c.c. – Accessione del possesso della servitù pur in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa – Acquisto per usucapione
In materia di servitù, il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso al dante causa, nonostante nell’atto traslativo non sia stata fatta menzione della servitù e non vi sia alcun diritto di servitù intavolato. L’accessione del possesso della servitù, ai sensi dell’articolo 1146, comma 2, del C.c. si verifica a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa. Nella specie, pertanto, deve rilevarsi che l’attuale proprietaria del bene può sempre unire il suo possesso attuale a quello esercitato in precedenza dalla sua dante causa al fine di raggiungere il termine ventennale necessario per l’usucapione del diritto.
Tribunale di Trento, sentenza 28 giugno 2012 n. 629