Art. 1941 c.c. – Possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito.
Deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito; sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito ο a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. E’ la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente del debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.).
Cass. civ. Sez. III, 30-12-2014, n. 27531