Art. 649 c.c. – Art. 2934 c.c. – Domanda del legatario all’onerato del possesso della cosa legata – Prescrizione – Esclusione
Se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l’erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge: non è, difatti, configurabile, alla stregua dell’art. 649, terzo comma, cod. civ., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell’art. 2934 cod. civ., i diritti soggettivi.
Cass. civ. Sez. II, 05-11-2013, n. 24751