Artt. 1350 e 1351 c.c. – Atto scritto contenente la manifestazione della volontà di concludere il contratto.

L’atto scritto, richiesto dalla legge ad substantiam e non ad probationem per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui il contratto risulti in precedenza concluso, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. Conseguentemente, non soddisfa l’esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c. una semplice dichiarazione scritta con la quale si dia per ricevuta una somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula, ma che non documenta la giuridica esistenza del patto nella sola forma valida richiesta dalla legge.

Cass. civ. Sez. II, 12-11-2013, n. 25424

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