Artt. 2935 e 2941 c.c. – Impossibilità di far valere il diritto- Ignoranza del fatto generatore – Irrilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto – Rilevanza delle sole cause giuridiche.

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per redazione di un atto rivelatosi errato, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che il conseguente danno si era verificato con la redazione della scrittura, da cui decorreva il termine di prescrizione del diritto al risarcimento).

Cass. civ. Sez. III, 06-10-2014, n. 21026

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