Assegno di divorzio – Pagamento solo parziale – Sussistenza del reato.
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12-sexies della legge 898/1970, si configura per il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, precisando inoltre che anche un inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio (quale quello contestato nel caso di specie all’imputato), è sufficiente a integrare gli estremi del reato previsto dal sopra citato articolo 12.
Trib. Lodi, 04-06-2010