Azione di accertamento negativo – Onere della prova gravante su chi si afferma titolare del diritto.
In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 04-10-2012, n. 16917