Beneficio di inventario – Eccezione da far valere nel giudizio di cognizione – Decadenza – Impossibilità di contestazione in sede di processo di esecuzione.
L’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario, determinando l’oggettiva ed originaria limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell’erede del debitore, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole. Tale accettazione va, dunque, eccepita nel giudizio cognitorio al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa, valendo detta eccezione a contenere nei limiti da essa imposti l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento, non è più contestabile in sede esecutiva, non essendo ivi validamente deducibile per la prima volta la qualità di erede con beneficio di inventario. La mancata rituale proposizione di una tale difesa nella sede cognitiva sua propria ed esclusiva, pertanto, lungi dall’abilitare l’erede a riproporla in altro giudizio, ne comporta l’irrimediabile definitiva decadenza.
Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9158