Black out – Risarcimento del danno non patrimoniale – Necessità di allegare e provare la seria lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito.
Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall’utente in conseguenza dell’interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio dal fatto illecito.
Cass. civ. Sez. VI – 3, 28-02-2013, n. 5096