Circostanza attenuante del risarcimento del danno ( art. 62, comma primo, n. 6, c.p. ) – offerta reale
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in caso di rifiuto del creditore, l’osservanza delle forme prescritte dalla legge civile equipollenti alla dazione diretta, come l’offerta reale, rendono effettiva la riparazione e rivelano la reale volontà dell’imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato.