Comma 2 ter dell’art. 3 del D.L. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, divieto di iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila euro.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’ articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro;