Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane (Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto)
STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE
approvato dal Consiglio della Comunità Montana nella seduta del 10 febbraio 2003
TITOLO I
LA COMUNITA’ MONTANA
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1
Costituzione, denominazione e natura giuridica
1. Tra i Comuni di: Cappella Maggiore (parte), Cison di Valmarino, Cordignano (parte), Farra di Soligo (parte), Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo (parte), Refrontolo (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Segusino, Tarzo, Valdobbiadene (parte), Vidor (parte) e Vittorio Veneto (parte), ricadenti nella zona omogenea n. 11, così come definita dalla vigente normativa regionale in materia, è costituita la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Ente locale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali.
ART. 2
Sede
1. La Comunità ha propria sede legale in Vittorio Veneto.
ART. 3
Segni distintivi
1. La Comunità ha un proprio simbolo, approvato con apposita deliberazione consiliare che ne illustra le caratteristiche.
2. L’uso dello stemma è riservato esclusivamente alla Comunità Montana che ne può autorizzare l’utilizzo.
ART. 4
Albo della Comunità
1. La Giunta Esecutiva individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad Albo della Comunità Montana per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario generale cura l’affissione degli atti e degli avvisi e ne certifica l’eventuale pubblicazione.
3. La Comunità Montana per le notifiche di atti che hanno validità nell’ambito del proprio territorio si avvale dei messi notificatori dei Comuni, nonché degli altri sistemi di notificazione previsti dall’Ordinamento.
4. Gli atti e gli avvisi della Comunità Montana sono pubblicati anche nell’Albo Pretorio dei Comuni per la piena conoscenza da parte dei cittadini.
ART. 5
Finalità ed obiettivi
1. La Comunità Montana promuove la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali e perseguendo i seguenti obiettivi:
-
la salvaguardia, il riassetto idrogeologico e il razionale utilizzo del territorio montano nonché la tutela dell’ambiente;
-
la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, previa intesa programmatica con gli altri Enti pubblici o privati e da realizzarsi attraverso specifica convenzione ai sensi dell’art. 57;
-
la gestione associata dei servizi comunali;
-
il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;
-
la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, il sostegno alla permanenza in montagna dei nuclei familiari agevolando lo sviluppo demografico, nonché il mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, e professionale.
2. La Comunità Montana sostiene ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al comma precedente.
ART. 6
Rapporti con Regione, Provincia e Comunità Montane
1. La Comunità Montana, nell’ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con altri Enti pubblici territoriali, coopera con la Regione, la Provincia e le altre Comunità Montane per concorrere alla formazione degli strumenti programmatici che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
TITOLO II
FUNZIONI
CAPO I
ATTRIBUZIONI
ART. 7
Funzioni di competenza
1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla Comunità Montana:
-
esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;
-
adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale e provinciale;
-
adottare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;
-
individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, i quali possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
-
concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
-
favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;
-
attuare, con l’affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.
2. E’ altresì affidato alla Comunità Montana, con le procedure individuate dagli artt. 56 e 57, l’esercizio associato di funzioni e servizi, da parte dei Comuni compresi nella propria zona omogenea. I Comuni inoltre possono organizzare, nell’ambito della Comunità Montana, l’esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. Per tali finalità i Consigli comunali approvano un disciplinare che individua le funzioni, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana sulla base di uno schema concordato con la Comunità stessa.
4. Per la gestione di servizi che superino l’ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell’assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.
ART. 8
Attribuzioni di delega
1. La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione con leggi regionali di settore con particolare riferimento ai settori primario,economico-sociale, turistico e culturale, all’ambiente ed al territorio.
2. Può altresì risultare destinataria di funzioni proprie e/o delegate dei Comuni associati e della Provincia per delega attribuita dai medesimi, sulla base di un disciplinare approvato con deliberazione dai rispettivi Consigli contenente modi, termini, oggetto, procedure e copertura finanziaria nonché le garanzie specifiche relative allo svolgimento della delega previo protocollo d’intesa con la Comunità Montana.
TITOLO III
GLI ORGANI ELETTIVI
ART. 9
Organi elettivi della Comunità Montana
1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva, il Presidente della Comunità Montana.
CAPO I
IL CONSIGLIO GENERALE
ART. 10
Definizione
1. Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.
2. Il Consiglio Generale si riunisce di norma nella Sala Consiliare della Comunità Montana.
3. Qualora la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno, il Consiglio Generale si può riunire in una delle sedi comunali dei Comuni che la costituiscono.
ART. 11
Elezione, composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è composto da n. 49 Consiglieri Comunali così ripartiti sulla base della popolazione residente nel territorio classificato montano ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39:
-
Comune di Cappella Maggiore: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Cison di Valmarino: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Cordignano: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Farra di Soligo: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Follina: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Fregona: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Miane: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Pieve di Soligo: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Refrontolo n. 3 Consiglieri
-
Comune di Revine Lago: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Sarmede: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Segusino: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Tarzo: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Valdobbiadene: n. 3 Consiglieri
-
Comune di Vidor n. 3 Consiglieri
-
Comune di Vittorio Veneto: n. 4 Consiglieri
2. I rappresentanti dei Comuni sono eletti dai rispettivi Consigli entro quarantacinque giorni dalla elezione di questi ultimi con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza espressa dai Consiglieri delle rispettive minoranze consiliari.
3. La durata in carica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
4. Il Consiglio Generale dura in carica sino alla costituzione del nuovo limitandosi, dopo la scadenza della maggioranza dei Consiglieri comunali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
ART. 12
Attribuzioni
1. Al Consiglio Generale competono i seguenti provvedimenti:
-
l’elezione del Presidente del Consiglio Generale della Comunità Montana;
-
l’adozione ed approvazione dello Statuto, le sue integrazioni e modificazioni;
-
l’approvazione dei regolamenti e dei criteri generali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;
-
l’elezione del Presidente della Comunità Montana, della Giunta Esecutiva, del revisore dei conti e dei componenti le commissioni consiliari;
-
la determinazione degli indirizzi e l’adozione del piano pluriennale di sviluppo e dei programmi annuali, nonché delle eventuali modifiche e/o integrazioni;
-
l’approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi di opere pubbliche, dei bilanci annuali e pluriennali e relativi variazioni, dei conti consuntivi;
-
l’approvazione della definizione e della disciplina degli istituti di cooperazione e partecipazione;
-
la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
-
l’approvazione delle convenzioni e dei protocolli d’intesa con i Comuni.
ART. 13
Prima adunanza
1. La prima adunanza avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere maggiore di età. Qualora il Consigliere anziano non provveda, provvede alla convocazione il Prefetto.
2. Detta adunanza va convocata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ultima delibera esecutiva di nomina, pervenuta al protocollo della Comunità, con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. L’adunanza viene comunque convocata entro sessanta giorni purché siano pervenute le designazioni di almeno tre quarti dei Comuni associati.
3. Essa è riservata alla convalida dei Consiglieri nonché all’elezione del Presidente del Consiglio Generale e all’elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva.
4. La seduta è pubblica a ad essa possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.
5. In sede di convalida degli eletti, nonché dell’elezione del Presidente del Consiglio Generale, del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva, si procede con votazione palese.
ART. 14
Presidente del Consiglio Generale
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Generale della Comunità Montana. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio Generale è presieduto dal Consigliere più anziano presente alla seduta.
2. Il Presidente del Consiglio Generale è nominato dal Consiglio nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei Consiglieri ed a scrutinio palese. Se dopo due votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, è nominato Presidente del Consiglio Generale il candidato che abbia ottenuto per primo la maggioranza relativa.
3. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Generale. Convoca le sedute del Consiglio stesso, programma l’attività consiliare e coordina i lavori delle commissioni e degli altri organismi con quelli del Consiglio. Assicura ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Generale. Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Generale entro il primo Consiglio utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Dirige la discussione e lo svolgimento delle sedute consiliari secondo le norme stabilite dal regolamento del Consiglio Generale. Attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Programma le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari e/o di persone esterne invitate a presenziare alle riunioni del Consiglio Generale.
5. Esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio Generale. Può disporre, previo formale richiamo, l’espulsione dalla sala di chi, tra il pubblico, sia causa di disordine. Può sospendere o sciogliere la seduta per gravi motivi.
6. Decide, sentito il Segretario e la Conferenza dei Capigruppo, sulle questioni attinenti al funzionamento dell’assemblea, di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari.
7. Il Presidente del Consiglio Generale può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati.
ART. 15
Funzionamento
1. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Generale che, sentiti i Capigruppo, fissa il giorno della seduta, con inviti notificati ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima dell’adunanza.
2. Il Consiglio Generale è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un sesto dei Consiglieri assegnati. In tale caso la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Se il Presidente non provvede, il Consigliere anziano convoca il Consiglio Generale entro cinque giorni liberi.
3. Nei casi d’urgenza il Presidente convoca la seduta con avviso di convocazione e relativo ordine del giorno notificato almeno 24 ore prima.
4. Il Consiglio Generale non può deliberare se non intervengono la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno otto Consiglieri. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
5. Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento.
6. Alle sedute del Consiglio Generale possono partecipare gli Assessori esterni componenti della Giunta Esecutiva che però non concorrono a determinarne la validità. Essi possono intervenire nelle sedute del Consiglio Generale, svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di competenza, partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni consiliari vengono assunte con votazione a maggioranza semplice in forma palese, salvo diversa disposizione di legge.
ART. 16
Ordine del giorno e consegna
1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute consiliari è stabilito dal Presidente del Consiglio Generale sentito il Presidente della Comunità Montana e la Conferenza dei Capigruppo. Nel caso di convocazione straordinaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 15 l’ordine del giorno indicherà con precedenza gli argomenti proposti dai richiedenti.
2. L’avviso di convocazione con l’allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all’Albo della Comunità Montana ed all’Albo Pretorio dei Comuni.
ART. 17
Numero legale e verbalizzazione delle sedute
1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio Generale se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell’adunanza, sono esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.
3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell’adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall’aula.
4. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo Statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su indicazione dei Capigruppo consiliari.
In caso di mancato accordo le nomine avvengono a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. In quest’ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatte salve le garanzie di posti per le minoranze consiliari previste dalla legge.
5. Di ogni seduta del Consiglio Generale sono redatti a cura del Segretario della Comunità Montana i verbali delle deliberazioni assunte, approvati nella seduta successiva.
ART. 18
Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio Generale può avvalersi di Commissioni Consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni Consiliari, saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito Regolamento.
3. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
-
Commissione Contributi, la cui presidenza spetta di diritto alla minoranza consiliare;
-
Commissione Cultura;
-
Commissione Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio.
ART. 19
Commissioni Speciali
1. Il Consiglio Generale può istituire commissioni speciali con la presenza di componenti esterni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare per riferire al Consiglio Generale argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività della Comunità Montana.
2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
CAPO II
I CONSIGLIERI
ART. 20
Funzioni
1. I Consiglieri della Comunità Montana dispongono del generale diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Generale e delle commissioni di cui fanno parte.
3. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Generale sono dichiarati decaduti. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Generale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, a comunicargli l’avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio Generale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Generale esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. Il Consigliere ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze, nonché ordini del giorno secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
5. Per l’espletamento del proprio mandato il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dalla medesima tutte le notizie e informazioni in loro possesso.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
ART. 21
Gruppo Consiliare
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppo consiliare.
2. Il gruppo consiliare è costituito da almeno cinque consiglieri.
3. I Consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari possono costituirsi in gruppo misto, formato da almeno cinque consiglieri.
4. I Capigruppo consiliari, così come designati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il parere al Presidente della Comunità Montana sui documenti programmatici e finanziari, prima dell’esame del Consiglio Generale, nel corso di un’apposita riunione. I Capigruppo esprimono inoltre il parere sulle nomine di rappresentanti del Consiglio Generale presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell’ambito della Comunità, effettuate dal Presidente della Comunità Montana qualora il Consiglio Generale non abbia provveduto.
5. I Capigruppo Consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell’Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.
ART. 22
Dimissioni
1. Le dimissioni sono presentate al rispettivo Comune di rappresentanza, nonché al Presidente del Consiglio Generale.
2. Le dimissioni sono irrevocabili.
3. Le dimissioni sono comunicate al Consiglio Generale nella prima seduta utile, e diventeranno efficaci dalla convalida del Consigliere surrogante.
ART. 23
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri
1. Non possono essere eletti Consiglieri della Comunità Montana e, qualora eletti, vengono dichiarati decaduti:
a) coloro che hanno liti pendenti con la Comunità;
b) coloro che hanno in appalto lavori e forniture per la Comunità.
2. I Consiglieri decadono inoltre, quando non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio Generale senza aver motivato l’assenza.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale nelle forme previste dal Regolamento.
4. La carica di Consigliere della Comunità Montana nonché delle altre cariche in seno alla Comunità stessa ha termine con la cessazione del mandato di Consigliere comunale, tranne nel caso dei Comuni retti da Commissari la cui carica persiste fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.
CAPO III
LA GIUNTA ESECUTIVA
ART. 24
Definizione
1. La Giunta Esecutiva è l’organo di governo della Comunità Montana ed i componenti vengono chiamati Assessori.
2. La Giunta Esecutiva impronta la propria attività al principio della collegialità, trasparenza ed efficienza.
ART. 25
Elezione, composizione
1. La Giunta Esecutiva, assieme al Presidente della Comunità Montana, è eletta dal Consiglio Generale alla prima seduta.
2. Nel caso di rinnovo dei rappresentanti di tutti o la maggioranza dei Comuni, l’elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l’ultima deliberazione esecutiva di nomina dei rappresentanti stessi. Qualora non siano pervenute le delibere esecutive da parte della totalità dei Comuni, l’elezione dovrà comunque avvenire entro i successivi trenta giorni purché nel frattempo siano pervenute le designazioni dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.
3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno dodici Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla presidenza.
4. L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine di sessanta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta ne viene informato il Prefetto per quanto di competenza.
5. La Giunta Esecutiva entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma di legge.
6. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Comunità Montana e da un numero massimo di otto assessori. Può essere eletto assessore:
– un Consigliere della Comunità Montana;
– un cittadino purché residente in un Comune associato, non facente parte del Consiglio Generale ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienza amministrativa da evidenziare all’atto della presentazione del documento programmatico o all’atto di surroga.
7. Gli Assessori esterni possono essere in numero massimo di tre e comunque non più della metà dei componenti la Giunta esecutiva.
ART. 26
Mozione di sfiducia costruttiva
1. La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Generale. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno dodici dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta Esecutiva. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta Esecutiva in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
4. Detta mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta Esecutiva entro cinque giorni dalla sua presentazione.
5. Se il Presidente del Consiglio Generale non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede, entro i successivi cinque giorni, il Prefetto.
6. Il Presidente e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta, che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione ed alla votazione. Gli assessori esterni non hanno diritto di voto.
7. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
8. Il voto del Consiglio Generale contrario ad una proposta della Giunta Esecutiva non ne comporta le dimissioni.
ART. 27
Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è colui che nella lista unica proposta per l’elezione della Giunta Esecutiva segue immediatamente il Presidente.
2. Qualora decada il Vice Presidente, il Consiglio Generale provvede alla nuova nomina.
ART. 28
Revoca degli Assessori
1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio Generale, su proposta motivata per iscritto del Presidente.
2. La deliberazione di revoca può riguardare anche più Assessori, ma non più della metà dei componenti la Giunta Esecutiva.
3. La seduta del Consiglio Generale, da tenersi in forma pubblica, non può aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall’interessato, purché‚ pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.
4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati previa conoscenza dell’eventuale giustificazione prodotta.
5. Per la surrogazione degli Assessori revocati si applicano le disposizioni dell’art. 30 del presente Statuto.
ART. 29
Cause di ineleggibilità e incompatibilità
1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Comunità Montana e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Esecutiva ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.
ART. 30
Durata in carica e surrogazione
1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte dei nuovi eletti.
2. In caso di decadenza, rimozione o morte del Presidente della Comunità Montana, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente per l’ordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio Generale provvede a convocare il Consiglio Generale, per l’elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva ai sensi del precedente art. 25, entro quindici giorni dall’evento.
3. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente della Comunità Montana, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in subordine dall’Assessore più anziano d’età..
4. Nel caso di impedimento di tutti i componenti della Giunta Esecutiva, le funzioni saranno assunte dal Presidente del Consiglio Generale.
ART. 31
Competenze
1. Alla Giunta Esecutiva spetta la generale competenza amministrativa, su ogni atto che, dalla legge e dal presente statuto, non sia riservato al Consiglio Generale, al Presidente della Comunità Montana, al Segretario Generale o ai dirigenti.
ART. 32
Funzionamento
1. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità Montana.
2. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le adunanze della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Il Presidente del Consiglio Generale partecipa di diritto alle adunanze della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti e tecnici invitati dal Presidente della Comunità Montana e, se richiesto senza diritto di voto, il Revisore del Conto.
ART. 33
Decadenza
1. La Giunta Esecutiva decade:
a) nel caso di approvazione da parte del Consiglio Generale della mozione di sfiducia costruttiva;
b) nel caso di dimissioni del Presidente della Comunità Montana o di oltre la metà dei propri Assessori. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta Esecutiva nei termini di cui al precedente art. 25.
2. Gli Assessori decadono per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
3. La decadenza dei singoli Assessori è pronunciata dal Consiglio Generale.
ART. 34
Dimissioni
1. L’assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni. Esse sono presentate al Presidente della Comunità Montana che ne informa il Consiglio Generale, iscrivendo all’ordine del giorno della prima seduta, affinché ne prenda atto e provveda contestualmente alla elezione di un nuovo assessore, e comunque entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili.
3. Nel caso di dimissioni di oltre la metà degli assessori, l’intera Giunta Esecutiva decade. Il Consiglio Generale procede alla elezione di un nuovo Presidente della Comunità Montana e della nuova Giunta Esecutiva, entro trenta giorni dalla presentazione e secondo le modalità dell’art. 25 comma 4.
CAPO IV
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA
ART. 35
Definizione, elezione e durata in carica
1. Il Presidente della Comunità Montana è il capo dell’esecutivo della Comunità Montana.
2. Esercita funzioni di rappresentanza e sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa dell’Ente coordinandone l’attività.
3. Il Presidente della Comunità Montana è eletto dal Consiglio Generale della Comunità nel suo seno assieme alla Giunta Esecutiva nella prima seduta.
4. La durata in carica osserva le modalità previste dall’art. 30.
ART. 36
Attribuzioni
1. Il Presidente:
a) convoca e presiede la Giunta Esecutiva definendo l’ordine del giorno;
b) ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto e stipulare i contratti;
c) impartisce direttive al Segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa degli uffici e servizi;
d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite;
e) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
f) coordina l’attività della Giunta Esecutiva;
g) nomina rappresentanti della Comunità Montana, presso Enti, aziende e istituzioni, quando il Consiglio Generale non provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico, sentiti i capigruppo consiliari;
h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Comunità, rispettino gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal Consiglio Generale;
i) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della Comunità;
l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
m) interviene alle sedute delle commissioni consiliari;
n) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo;
o) risponde alle interrogazioni, interpellanze e mozioni entro il primo Consiglio utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione;
p) adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
ART. 37
Sostituzione
1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni spettanti vengono svolte dal Vice Presidente.
ART. 38
Decadenza
1. Il Presidente decade:
a) per condanna penale, con sentenza divenuta definitiva;
b) per la perdita della qualità di Consigliere;
c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
d) per dimissione di oltre la metà degli Assessori componenti la Giunta Esecutiva;
e) per approvazione della mozione di sfiducia costruttiva.
ART. 39
Dimissioni
1. Le dimissioni sono consegnate al Presidente del Consiglio Generale che, previa loro protocollazione, provvede a informarne immediatamente i Consiglieri.
2. Esse comportano la decadenza della Giunta Esecutiva.
3. Entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il Consiglio Generale ne prende atto e procede contestualmente alla elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva. Le dimissioni sono irrevocabili.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che il Consiglio Generale provveda a sensi del precedente comma 3, ne viene informato il Prefetto per quanto di competenza.
CAPO V
ORGANISMI CONSULTIVI
ART. 40
Conferenza dei Sindaci
1. E’ istituita, presso la Comunità Montana, la “Conferenza dei Sindaci”, organismo consultivo, composto dai Sindaci dei Comuni associati presieduta dal Presidente della Comunità stessa.
2. Alla Conferenza sono invitati senza diritto di voto i rispettivi Capigruppo consiliari nonché possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri della Comunità Montana.
3. La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti funzioni:
-
esercizio di servizi a carattere sovracomunale;
-
piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
-
definizione dei protocolli d’intesa.
4. La Conferenza può esprimere pareri anche sulle altre materie sottoposte al suo esame.
5. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata anche su richiesta di un quarto dei Sindaci dei Comuni associati.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
ART. 41
Struttura
1. La struttura organizzativa dell’Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni.
2. L’organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
ART. 42
Personale della Comunità Montana
1. Il personale della Comunità Montana è disciplinato, secondo la legislazione e la normativa in materia, da apposito regolamento comprendente la pianta organica e le norme sul trattamento giuridico ed economico.
2. Nell’espletamento delle proprie funzioni la Comunità Montana può utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Province e Regione, nonché avvalersi degli uffici degli Enti Pubblici operanti sul territorio.
CAPO II
SEGRETARIO GENERALE
ART. 43
Definizione
1. Il Segretario generale è il più elevato organo burocratico della Comunità Montana.
ART. 44
Incarico di Segretario della Comunità Montana
1. La Comunità Montana ha un Segretario generale titolare.
2. Qualora la Segreteria della Comunità Montana sia vacante per assenza del titolare, Segretario della Comunità Montana potrà essere prioritariamente un Segretario Generale titolare di un Comune appartenente alla Comunità Montana.
ART. 45
Attribuzioni
1. Il Segretario generale, nel rispetto delle linee programmatiche ed economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le indicazioni del Presidente e degli Organi Collegiali, nonché esercitando la propria autonoma capacità gestionale sovrintende e coordina l’attività del dirigente e degli uffici, cura l’istruttoria e l’assunzione dei provvedimenti deliberativi, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale.
2. Esercita la propria responsabilità funzionale sia a livello generale che di specifico programma e/o progetto con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.
3. In particolare, il Segretario generale:
– partecipa alla definizione degli strumenti di programmazione socio-economica e finanziaria dell’Ente;
– organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
– adotta progetti per l’attuazione dei programmi dell’Ente sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi con l’indicazione delle risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
– determina, informando le Organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli Uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro;
– adotta gli atti di gestione del personale e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
– coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 241/90;
– provvede alla formazione ed alla verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti, nonché all’emanazione degli atti e dei provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni;
– svolge autonoma funzione consultiva a favore degli Organi elettivi attraverso la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali nonché delle Commissioni, curando la verbalizzazione;
– provvede al rilascio di documenti, notizie e permessi d’accesso alle strutture a favore di cittadini e consiglieri nell’ambito del fondamentale principio del diritto di accesso, di informazione nonché di trasparenza secondo le modalità previste dal Regolamento;
– svolge una generale funzione di iniziativa, coordinamento, direttiva e controllo nei confronti di uffici e servizi;
– autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale nonché adotta i provvedimenti di mobilità aziendale;
– provvede alla contestazione degli addebiti ed all’adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura nonché formula proposta di provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi con le modalità previste dal Regolamento;
– predispone in collaborazione con i responsabili i progetti preordinati all’incentivazione del personale ed alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
– adotta gli atti relativi all’ordinazione e liquidazione dei beni, servizi, compensi ed indennità al personale, secondo le norme regolamentari nonché sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d’incasso;
– provvede al rogito dei contratti e degli atti nell’esclusivo interesse della Comunità Montana;
– provvede alla stipulazione dei contratti nei quali non intervenga quale ufficiale rogante.
ART. 46
Responsabilità
1. Il Segretario generale esprime il parere obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Generale, sotto il profilo della legittimità.
2. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in caso di assenza o impedimento del dirigente o del responsabile del servizio interessato o della ragioneria.
3. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell’Ente attraverso il coordinamento del dirigente e del responsabile dei servizi interessati; è direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti affidategli, unitamente al dirigente ed ai responsabili di servizio, per gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma.
4. E’ responsabile del risultato dell’attività svolta dagli uffici, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. All’inizio di ogni anno presenta al Presidente una relazione dell’attività propria e del dirigente svolta nell’anno precedente.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
CAPO III
DIRIGENZA
ART. 47
Dirigenza dell’ufficio di piano e dei servizi tecnici
1. Il dirigente dell’ufficio di piano e dei servizi tecnici è preposto alla direzione degli uffici e dei servizi di competenza, con tutti i compiti connessi e relativi che comprendono anche l’adozione di atti impegnativi verso l’esterno per l’Amministrazione, purché‚ non riservati agli Organi elettivi o al Segretario.
2. Spetta in particolare al dirigente:
– la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso, nonché la stipulazione dei contratti;
– la direzione e il coordinamento dei sistemi informatici statistici e dei servizi tecnici;
– l’esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal Segretario generale.
ART. 48
Responsabilità
1. Il dirigente É responsabile dell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite, nonché del buon andamento e dell’imparzialità dell’intera organizzazione operativa a cui è preposto.
2. In relazione alle sue competenze esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative che la richiedono.
3. E’ responsabile del risultato dell’attività svolta dagli uffici al quale è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle generali risorse finanziarie e strumentali assegnategli dal Segretario generale.
4. All’inizio di ogni anno presenta al Segretario generale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
CAPO IV
INCARICHI E PROFESSIONALITA’ SPECIFICHE
ART. 49
Contratti a tempo determinato di diritto pubblico
1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, di responsabile dei servizi o degli uffici, temporaneamente vacanti in pianta organica, si potrà procedere mediante contratto di diritto pubblico.
2. Gli incaricati dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.
3. Con deliberazione di Giunta Esecutiva si provvederà alla determinazione dei tempi, modi e costi del disciplinare d’incarico.
ART. 50
Contratti a tempo determinato di diritto privato
1. Qualora fosse opportuno o possibile il ricorso ai contratti a tempo determinato di diritto pubblico per lo svolgimento delle mansioni attribuibili alle qualifiche funzionali temporaneamente vacanti nella pianta organica dell’Ente, con deliberazione motivata della Giunta Esecutiva si potrà procedere alla definizione di contratti a tempo determinato di diritto privato, fissando tempi, modi e costi del disciplinare d’incarico.
2. L’incaricato dovrà comunque risultare in possesso dei requisiti della qualifica da ricoprire.
ART. 51
Specifiche professionalità
1. Per la definizione e la realizzazione di specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità relativamente alla direzione ed assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico alle attività sociali e culturali, alla statistica ed alla informatizzazione, l’Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni.
2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.
3. La Giunta Esecutiva procederà quindi con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori incaricati.
TITOLO V
ATTIVITA’ PROGRAMMATORIA
CAPO I
ATTIVITA’ PROGRAMMATORIE
ART. 52
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il documento programmatico di opere, interventi e servizi nel territorio di competenza della Comunità Montana, attraverso il quale vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio- economico, da elaborarsi in armonia con le linee di programmazione regionale, provinciale e comunale.
2. A tale scopo il Piano pluriennale di sviluppo deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità Montana intende perseguire e i mezzi per l’attuazione;
b) l’individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi e del presumibile costo degli investimenti;
c) la programmazione degli interventi sull’intero territorio dei Comuni ancorché classificati parzialmente montani.
3. Il Piano pluriennale ha durata triennale e la sua attuazione deve trovare idonea iscrizione nel bilancio dell’Ente.
ART. 53
Formazione ed approvazione
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è proposto dalla Giunta Esecutiva sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Generale.
2. La Giunta Esecutiva, in sede di formazione del piano, attiva forme di consultazione con i Comuni, associazioni, enti e soggetti socio-economici presenti nel proprio territorio.
3. Il Piano Pluriennale viene adottato dal Consiglio Generale con apposita deliberazione e quindi pubblicato al proprio Albo ed a quello di ciascuno dei Comuni associati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni. Il Consiglio Generale, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il Piano con le proprie eventuali controdeduzioni alla Provincia che lo approva o lo restituisce con richiesta motivata di integrazioni o modifiche entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il Piano si intende approvato.
4. Il Piano pluriennale approvato viene trasmesso entro dieci giorni alla Giunta Regionale.
ART. 54
Variazioni ed aggiornamento
1. Qualora il Consiglio Generale stabilisca di apportare delle variazioni o procedere all’aggiornamento del Piano Pluriennale, per esigenze legate alla ridefinizione degli obiettivi programmatici, adotterà lo stesso procedimento di cui all’articolo precedente, ma con i termini ridotti alla metà.
ART. 55
Programma annuale operativo
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa, nonché la relativa copertura finanziaria, trovando riscontro operativo nei corrispondenti bilanci d’esercizio.
2. Il Programma annuale operativo viene adottato dal Consiglio Generale in conformità al Piano pluriennale contestualmente al bilancio annuale di previsione e trasmesso alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.
TITOLO VI
COOPERAZIONE
ART. 56
Rapporti con i Comuni associati
1. La Comunità Montana assume l’organizzazione e la gestione dei servizi ad essa attribuiti per delega dai Comuni associati.
2. L’affidamento di ciascun servizio da parte dei Comuni associati deve avvenire con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale sulla base di un protocollo d’intesa con la Comunità Montana che preciserà tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione delegata.
ART. 57
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi, la Comunità Montana può stipulare con i Comuni associati, con le altre Comunità Montane, con la Provincia, la Regione e con altri soggetti pubblici o privati, apposite convenzioni.
2. La convenzione è un accordo scritto tra le parti che determina tempi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la sua realizzazione.
3. Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o d’intesa tra le parti interessate, la Convenzione viene approvata dal Consiglio Generale.
4. Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l’esercizio associato di funzioni proprie con altre Comunità Montane.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 58
Difensore Civico
1. La Comunità Montana ha la facoltà di istituire l’ufficio del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, sia per gli atti della Comunità Montana, sia per gli atti dei Comuni associati deleganti la stessa Comunità Montana Le modalità della nomina e di funzionamento, nonché le finalità e gli obiettivi dell’istituto sono disciplinati in specifica convenzione per l’esercizio delle funzioni di Difensore Civico Comunitario.
2. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 127 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ART. 59
La partecipazione dei cittadini
1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi della Comunità Montana ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
3. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione, la trasparenza dell’azione amministrativa i cittadini singoli od associati possono partecipare alla formazione del procedimento che incide sulle loro situazioni giuridiche soggettive.
4. L’Amministrazione, secondo apposito regolamento attiva su istanza dell’interessato o d’ufficio una preventiva e motivata informazione sul procedimento, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
5. Il procedimento potrà concludersi con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l’Amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.
ART. 60
Libere forme associative
1. La Comunità Montana valorizza l’attività delle Associazioni, dei Comitati e di libere forme associative senza fini di lucro operanti sul proprio territorio, che perseguono, finalità scientifiche, storico-artistiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale nonché sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’ente attraverso la presentazione di osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. E’ fatto obbligo alla Comunità Montana di comunicare l’esito dell’osservazione.
3. Viene istituito l’Albo delle libere forme associative, del quale fanno parte di diritto le Associazioni iscritte presso l’Albo tenuto dai Comuni.
4. La Comunità Montana interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, a sostegno delle iniziative promosse da libere forme associative iscritte all’Albo di cui al comma 3 predeterminandone criteri, modi e forme in un apposito Regolamento.
ART. 61
Consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana al fine di consentire la migliore realizzazione delle iniziative la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le osservazioni e le proposte formulate dai cittadini, devono formare oggetto di valutazione motivata.
ART. 62
Istanze, petizioni e proposte
1. Chiunque può presentare all’amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
2. Il Presidente risponde motivatamente per iscritto all’interessato nel termine massimo di sessanta giorni.
ART. 63
La pubblicità degli atti
1. Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, salvo quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell’azione amministrativa.
2. La Comunità Montana, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa può attivare altre forme di comunicazione onde assicurare la più ampia conoscenza degli atti nell’ambito del proprio territorio.
3. Presso gli uffici della Comunità Montana dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito regolamento avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino o avere copia degli atti con il solo onere del rimborso delle spese.
TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ART. 64
Finanziamenti
1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, la Comunità Montana ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza della Comunità è costituita da:
a) trasferimenti statali;
b) trasferimenti regionali;
c) quote contributive dei Comuni associati secondo i parametri di cui al successivo comma;
d) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
e) risorse per investimenti.
3. Le quote contributive dei Comuni associati ed il loro riparto sono deliberate dal Consiglio Generale quale allegato al bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e costituiscono un’obbligazione di credito liquido, certo ed esigibile nei confronti dei Comuni associati. Esse sono così determinate:
– un quarto: quale quota fissa in misura proporzionale alle rappresentanze dei Consiglieri dei singoli Comuni;
– un quarto: secondo la popolazione dell’ultimo censimento ufficiale;
– un quarto: parametrato alla superficie al territorio classificato montano ai sensi delle vigenti leggi.
– un quarto: in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano.
ART. 65
Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana si informa alle disposizioni di legge vigente in materia.
2. Il bilancio di previsione per l’anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla legge.
3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell’annualità, del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale, se richiesto dalla legge, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
5. Il bilancio è approvato dal Consiglio Generale della Comunità Montana con la maggioranza semplice dei Consiglieri.
ART. 66
Risultati di gestione
1. I risultati di gestione attinenti alle entrate e ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, vengono rilevati nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Esecutiva che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Generale entro il 30 giugno dell’anno successivo salvo diverso termine previsto dalla legge.
ART. 67
Servizio di tesoreria
1. La Comunità Montana si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.
2. La nomina del tesoriere è effettuata dal Consiglio Generale su proposta della Giunta Esecutiva.
ART. 68
Revisore del conto
1. Il Consiglio Generale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto.
2. Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità, della decadenza e revoca nei riguardi del revisore si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del Cod. Civile.
4. Sono ineleggibili gli Amministratori in carica nei Comuni della Comunità Montana.
5. Il Revisore dura in carica cinque anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.
6. Al revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.
ART. 69
Funzioni e responsabilità del revisore
1. Il revisore collabora con il Consiglio Generale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Esecutiva se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti della Comunità Montana.
2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.
3. Il revisore riferisce immediatamente al Presidente ed al Segretario generale eventuali accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.
ART. 70
Controllo economico interno della gestione
1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;
b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell’attività amministrativa;
c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati dal precedente art. 70.
2. L’attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante:
a) la pianificazione;
b) la programmazione;
c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale;
d) la verifica e l’analisi degli scostamenti tramite l’esame a consuntivo dei risultati ottenuti;
3. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità organizzative, pervenendo alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione rispetto alla spesa, nonché la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
CAPO II
PROPRIETA’ IMMOBILIARI
ART. 71
Demanio e patrimonio della Comunità Montana
1. La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della normativa vigente.
2. La disciplina dell’uso del demanio e patrimonio forma oggetto di apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale.
ART. 72
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili viene redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
3. L’attività gestionale dei beni è disciplinata da apposito regolamento.
TITOLO IX
ATTIVITA’ REGOLAMENTARI
ART. 73
Regolamenti
1. Il Consiglio Generale approva i Regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento adottati dalla Giunta Esecutiva sono depositati per trenta giorni presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente e del deposito viene data informazione con avviso pubblico all’albo della Comunità e dei Comuni, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte.
3. Il regolamento resterà pubblicato dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio Generale della Comunità Montana per quindici giorni all’albo della Comunità e dei Comuni e, conseguito il favorevole esame di legittimità da parte dell’organo di controllo, diventerà obbligatorio salvo che sia altrimenti specificamente disposto.
TITOLO X
NORME FINALI
ART. 74
Disposizione finale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni per gli Enti Locali in quanto compatibili.
ART. 75
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio della Comunità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione è inviata ai Comuni interessati che provvedono alla sua pubblicazione nel proprio albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.
3. Nei successivi trenta giorni, il Consiglio Generale della Comunità approva lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Lo Statuto della Comunità Montana entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
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