Condominio – Nullità della delibera che determini l’ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive – Richiamo nell’atto d’acquisto a regolamento da predisporre ad opera del costruttore

In tema di condominio, non rientra nei poteri dell’assemblea la deliberazione che determini a maggioranza l’ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive, potendo ciascun condomino interessato far valere la conseguente nullità senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 1137 cod. civ..

L’obbligo, assunto con il contratto di acquisto di un’unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio che sarà predisposto dal costruttore non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualunque regolamento, né può comportare l’approvazione di un regolamento attualmente inesistente, atteso che solo il concreto richiamo nel singolo atto d’acquisto di uno specifico regolamento, già esistente, consente di considerarlo, “per relationem”, parte di tale atto.

Cass. civ. Sez. II Sent., 20/03/2015, n. 5657

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