Contratto a favore di terzo – Costituzione o estinzione del diritto di servitù.

In tema di contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., la relativa stipulazione non incontra il limite dell’effetto reale del negozio concluso tra stipulante e promittente, sicché è consentita sia la costituzione di una servitù a favore del terzo, che l’estinzione della servitù che gravi sul fondo di quest’ultimo.

Cass. civ. Sez. II, 27-06-2011, n. 14180

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