Contratto di trasporto – Responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate – Rapina durante la sosta in una piazzola autostradale incustodita
In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall’art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. Ne consegue che l’impossessamento della cosa traportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato l’adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata,con la quale era stato escluso il caso fortuito in relazione all’avvenuta rapina, nottetempo, del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell’autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l’adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata).
Cass. civ. Sez. III, 21-04-2010, n. 9439