Contratto preliminare ad esecuzione anticipata – Nullità – Obbligo di restituzione delle utilità ricavate “ab initio” – Inapplicabilità dell’art. 1148 c.c..
Il promissario acquirente di un fondo agricolo, che ne abbia conseguito la disponibilità a titolo di anticipata esecuzione di un contratto preliminare poi dichiarato nullo, in quanto detentore della cosa, è tenuto a restituire non solo il bene indebitamente goduto, ma anche le utilità “ab initio” ricavate dallo stesso, non rilevando, al riguardo, la disposizione di cui all’art. 1148 cod. civ., la quale limita temporalmente l’obbligo restitutorio dei frutti per il possessore in buona fede con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 10-10-2013, n. 23035