Contratto preliminare – Artt. 1183, 2934, 2935 e 2946 c.c. – Immediato adempimento dell’obbligo di concludere il contratto definitivo – Prescrizione decennale del diritto alla stipulazione del contratto definitivo.
Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., la regola dell’immediato adempimento (“quod sine die debetur statim debetur“). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., l’inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto medesimo per prescrizione.
Cass. civ. Sez. II, 30-06-2011, n. 14463