Contratto preliminare di compravendita – Clausola che prevede l’acquisto per sé o per persona da nominare – Qualificazione come cessione del contratto (1406 c.c.), contratto per persona da nominare (1401 c.c.) o contratto a favore del terzo (1411 c.c.).

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 ss. cod. civ., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell’art. 1407 cod. civ., o di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 cod. civ., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione – invalsa nella pratica quotidiana degli affari – di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.

Cass. civ. Sez. II, 03-08-2012, n. 14105

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