Controversia tra utente e compagnia telefonica – Danno derivante dall’illegittima attivazione di una tariffa telefonica non richiesta – Necessità dell’esperimento del tentativo di conciliazione.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1, comma undicesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249 quale condizione di proponibilità della domanda nelle controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel settore delle telecomunicazioni, trova applicazione anche nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall’attivazione di un servizio non richiesto dall’utente, in quanto, trattandosi di applicare un diverso regime tariffario rispetto a quello originariamente concordato, occorre verificare la corretta applicazione di un patto aggiuntivo nell’ambito di un contratto di utenza telefonica già stipulato in precedenza.

Cass. civ. Sez. III, 08-04-2010, n. 8362

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