Danni all’immobile locato – Rifiuto di ricevere la restituzione del bene fino a che non siano state corrisposte le somme necessarie per le opere di ripristino – Obbligo di pagamento del canone (art. 1591 c.c.) anche se cessato l’uso del bene.
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell’art. 1220 cod. civ., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto.
Cass. civ. Sez. III, 24-05-2013, n. 12977