Danno cagionato dalla collisione tra un’autovettura ed un cinghiale – Applicazione dell’art. 2043 c.c. anziché dell’art. 2052 c.c. – Necessità della prova di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ. , anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest’ultima, peraltro, di spettanza specifica dell’Anas).

Cass. civ. Sez. I, 24-04-2014, n. 9276

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