Danno patito dall’allievo durante l’orario scolastico – Legittimazione del Ministero dell’Istruzione, anziché dell’istituto scolastico.
L’attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l’orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 cost. e 2049 cod. civ., il Ministero dell’istruzione.
Cass. civ. Sez. III, 06-11-2012, n. 19158