Diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità

Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale, a seguito della proposizione della relativa domanda, del c.d. assegno divorziale senza che possa attribuirsi rilevanza ad eventuali convenzioni private o erogazioni di fatto.

Corte di Cassazione, 12 ottobre 2010 n. 20999

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