Esclusione dell’unico socio accomandatario deliberata dalla maggioranza dei soci accomandanti.
Alle società in accomandita semplice è applicabile la normativa dettata dagli artt. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l’esclusione dello stesso può esser deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Depone in tal senso il rinvio operato dall’art. 2315 c.c. alla disciplina concernente le società in nome collettivo (e dunque, per il tramite dell’art. 2293 c.c., anche a quella delle societàsemplici), rinvio subordinato unicamente alla compatibilità di detta disciplina con la particolare struttura della società in accomandita semplice. E, però, nessuna ragione d’incompatibilità è riscontrabile tra le citate disposizioni, in tema di esclusione del socio, e la struttura particolare della società in accomandita semplice, neanche nell’ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico accomandatario. Infatti, la presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari (i quali soltanto possono assumere l’amministrazione sociale) e gli accomandanti (che tale amministrazione non possono invece assumere, essendo la loro responsabilitàlimitata alla quota conferita), è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l’eventuale deliberazione di esclusione dell’accomandatario.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22-12-2006, n. 27504